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Stabilimento Orefici 1756

Il 6 marzo 1756, Nicolò Campaniolo, il consigliere Giuseppe Piazza , i pregressi consoli Matteo Buzzo e Andrea Fiore et i magisteri d’arginteri, Francesco Lipari, Nicolò Lotta, Mario Parisi, Carlo Caraffa, Antonino Ettori, Nicolò Parisi, Francesco Buzzo, Bernardo Zorba, Giuseppe Santico, Michele Tombarello, Pietro Fontana, Ottavio Martines, Antonio Daidone, Giuseppe Anastasi, Tommaso Mauro, Giacomo Moncada, Girolamo Daidone, Melchiorre Pisciotta, Vito Caraffa, Vincenzo Parisi, Gaetano Alagna, Saverio Fontana, Natale Daidone, Saverio Fiore e Angelo Sandias integravano lo statuto con nuovi precetti relativi alla mutua assistenza, alla dotazione di figlie orfane e nubili, e all’officiatura del funerale dei colleghi deceduti. Nello studio di Gaspare Fiorentino, l’assemblea elesse San Luigi in protettore dell’arte, la cui festa si celebrava il primo dicembre e concordarono di sborsare de proprio, come sin oggi s’hà soluto fare tutte le spese annuali vi abbisognano, per fare la solennità di San Luiggi rotettore, è per uscire il Mistero, Cereo, è Bara di detta loro Arte . Per prima cosa, affidavano a Giuseppe Piazza l’onere di far costruire una nuova cassa con quattro serrature, che avrà nome la Cassa dell’arte liberale dell’ Orefici et Arginteri , il cui costo non doveva superare tre onze, le cui chiavi si consegnavano in potere del Console di quel tempo, altra del Console predecessore, et altra due in potere ognuna si la davano di dui deputati è detta Cassa rinata con detto denaro et altro recoligendo in potere d’un Tesorero. Riguardo il seppellimento di ciascun mastro, l’assemblea decise di accantonare due onze e un’altra porzione dei denari in suffraggio dell’anima . Per quelli ammalati destinavano sei onze distribuite ne’ giorni di Carnovale, Pasqua di Resurrezione, è Natività di Nostro Signore, et in altre occorenze . Una parte degli introiti derivanti dalle rendite capitalizzate si destinava per il maritaggio di donzelle che si celebrava il giorno del Glorioso San Luiggi e a colei che si volesse Monacare in clausura di qualsisia Monastero, si concesse un’adeguata elemosina racimolata con l’esazione della tassazione sugli esercitanti, futuri mastri, obbligati a due onze è non già di soli tarì dodici come per il passato e per chi voleva aprire bottega per se stessi allora (non essendo figlio dell’arte) sia doveroso pagare è depositare a’ detta Cassa di sopra formata la somma di onze sei, e non di sola onza una e grani uno come per l’addietro. Favorirono, nel contempo, l’ingresso all’esercizio il giovane che si accasasse con una figlia d’orefice, o’ argintere. A quali presenti nuovi Capitoli come sopra a’ tenore del vigesimo primo Capitolo disposto ne’ precedenti Capitoli di detta Arte , si potrà aggiugnersi, o’ togliersi cosa, secondo ricercheranno le circostanze dell’arte il beneficio di questa, come per il Publico bene.

Stabilimento degli Orefici et Argentieri (Pubblicato dal notaio Gaspare Fiorentino, con contratto del 6 marzo 1756, carta 78 recto, corda archivistica 13327, Archivio di Stato di Trapani. Confermato agli atti dell’Archivio del Senato di Trapani, in Lettere, corda archivistica 12, carta 286, il 7 marzo 1756). Die Septimo Martij Quarta Indictionis Millesimo Septingesimo Quinquagesimo Sexto Ex quo per Aurificies, et Arginteros huius urbis Drepani noviter formata fuere pro rectitudine, ac in beneficium eodem Artis liberalis pauperum virginum nubilis estaties filiarum eodem, et pro eorum animarum suffragio infrascritta Capitula subseguenti tenore. Gesù Maria Giuseppe e San Luiggi Essendosi da le antecessori Orefici, et Arginteri di questa Invittissima, e Fidelissima Città di Trapani provisto al buon esercizio della loro Arte Liberale, et al beneficio di essa, sì nella rettitudine come nel decoro gli antecedenti formati Capitoli, colla riserba a’ successori di potersi ne’medemi aggiungere, o’diminuire. Pertanto avendosi dall’attuali Orefici, et Arginteri considerato quanto sia civile il suo Mestiere, altretanto perciò va di bisogno essere decorato il manutenimento, qual proviene da li esercizio della medema Arte Liberale, che non sempre può esercitarsi sì per essere dipendente dalla vista è chiarezza de le occhi, come dalla visil età, onde avanzandosi l’età, e conseguentemente oscurandosi la vista, o’cascando ammalati (ritrovandosi poveri) è questi viene mancando il procaccio, o’ per evitare, che j sudetti per lo sostentamento andassero mendicando, come pure volendo provedere alle Figlie Vergini o’ d’età Nubili delli Orefici et Arginteri, et a tutt’altre occorenze della medema Arte, anno giudicato formare una nova Cassa di quattro chiavi, impiguandola sì colli frutti soleano andare in Cassa di detta Arte (oggi depersa, è per altre cause et effetti forse non corrispondenti alle presenti disposta), comè colle ragioni si dovranno contribuire da ogni qualsivoglia Console di de loro Arte (ad esclusione dell’attuale Console, e Consigliere per il di loro respettivo solo anno corrente e prossimo) sì ancora colle raggioni del passaggio di lavorantato ed apertura a’ bottega di sotto regolante, et accrescende, e d’ogni a loro solea entrare, è contribuirsi alla Cassa di detta Arte depersa, sì per la disposizione de’ precedenti quanto ne’ seguenti Capitoli, per impiegarsi nelle opere pie di sotto copribandi cioè. Impertanto in virtù delli presenti Capitoli perpetuamente valituri li sudetti attuali Orefici, et Arginteri anno d’unanimi consenso determinato, che tutti j frutti soleano riponersi in Cassa di detta loro Arte liberale per qualsivoglia cause, et effetti disposti ne’ precedenti Capitoli (abbenchè oggi depersa) s’abbiano è debbiano d’oggi innanzi ad in infinitum, et in perpetuum riponete è depositare dentro una Cassa di quattro chiavi, che avrà nome la Cassa dell’arte liberale dell’Orefici et Arginteri, e delle loro figlie vergine di questa sudetta Città di Trapani, a’ questo effetto da farsi da Giuseppe Piazza attuale Consigliere, il quale in virtù delli presenti Capitoli siane obligato et obliga a detta arte pagare onze tre, et insieme di sue mani erogarle alla costruttura di detta Cassa con quattro chiavi subito prenderà posesso di Console, è prima se prima vorrà a’ suo piacere. E se di dette onze 3 ni resterà, questo residuo debba riponersi nella detta Cassa costrutta, è serrarla con dette quattro chiavi, ma de’quali debba pervenire in potere del Console di quel tempo, altra del Console predecessore, et altra due in potere ognuna di la davano di dui deputati è detta Cassa rinata con detto denaro et altro recoligendo in potere d’un Tesorero, erigendi detti deputati, è Tesorero a’voti dell’Orefici et Arginteri, qual elezione debbiasi fare nel giorno del Santo Luiggi Protettore della loro Arte Liberale,a’ casa del Console di quel tempo, dovendosi far la prima elezione a’ primo dicembre 5 indizione 1756. giorno della sollennità di detto Santo Luiggi, è così ogn’anno si deve fari a mente in infinitum, et in perpetuum. Parimente per impiegarsi detta Cassa si hà determinato per li presenti Capitoli, che ogni Console in futurum sarà (doppo l’attuale Console per lo suo corrente anno, come dell’attuale Consegliere per de loro prossimo futuro governo; per li quali votano solamente stanti, a’passati questi respettivi Governi per un anno cadauno, restar debbono soggetti come l’altri futuri Consoli) in ogn’anno di suo Governo hà tenuto pagare onze otto l’anno in quattro eguali pagamenti cioè onze due subito prenderà possesso, altre onze due alli mesi tre di suo Governo, altre onze due alli mesi sei, et altre onze due alli mesi novi di suo Governo. E questo seù a’detta raggione di onze otto l’anno per anni cinque, quali elassi in infinitum, et in perpetuum, onze sei l’anno pure in quattro eguali pagamenti come sopra regolati, da riponersi è depositarsi in detta Cassa de’quattro Chiavi a’quest’effetto come sopra costruendo, è per li sudetti et infrascritti effetti applicandi. Per l’esazione delle quali raggioni annuali come detto sopra respettivamente da pagarsi, è depositarsi sia lecito al Console predecessore, è deputati di quel tempo saranno chiudere bottega, e spignorare, è costringere alli consoli trasgressori col braccio di questo Illustrissimo Senato Regia Corte se resta contradizione alcuna. Et oltre, tanto l’attuale Console, è detto Consigliere, come li successori Consoli, hà tenuto ognuno d’essi in ogn’anno di loro respettivo Governo in infinitum et in perpetuum fare, è sborsare de proprio (siccome sin oggi s’hà soluto fare tutte le spese annuali vi abbisognano per fare la solennità di San Luiggi Protettore, è per uscire il Mistero, Cereo, è Bara di detta loro Arte, in virtù delle quali spese è raggioni di sopra in detta Cassa di 4 Chiavi da depositarsi) il Console d’ogni anno di detta Arte, debba godere, conforme al presente (o’ sia per abuso, o’ per Capitoli de ’quali non se n’hà memoria) gode, è li moderni antecessori han goduto, per intiero, li soliti dritti, introjti, è frutti a’ detti Consoli soliti pagarsi, è della maniera oggi s’esiggono per le bollature, stime, et altro a’detti Consoli spettanti, non obstante che per l’addietro, questi erano soliti mettersi in una Cassa, et alfine del Governo del Console si ripartivano tra il Console è Consigliere come si dispone né precedenti Capitoli, quali in quanto riguardano al presente siano aboliti, è di niuno più vigore, per aver loro il presente stabilimento. Quali raggioni come sopra da contribuirsi, come pure l’altri introiti a’ detta Cassa dell’Arte spettanti, è da depositarsi in detta Nova Cassa di 4 Chiavi come sopra da farsi, debbano servire, primo loco, per qualunque spesa estraordinaria in beneficio è per serviggio di detta Arte d’Orefici, et Arginteri. Siccome però in caso di Morte di qualche Orefice o’Argintere sì Povero come Commodo, in suffraggio di quest’anima debbiansi celebrare, se la sepoltura di esso, sarà la mattina questo presente cadavere lo stesso giorno di sera sepoltura, se sarà di sera debbonsi far celebrare o’ la mattina dello stesso giorno, o’ l’indimane mattina del giorno seguente a’ detta sepoltura, onza una di messe a’ tarì uno per una, che debbiasi prendere da detta Cassa di quattro Chiavi tante volte, quante volte succederà in infinitum et in perpetuum, è dal giorno vi saranno denari in Cassa, eligendi li sordi celebranti del Console di quel tempo, del Console predecessore è dalli dui Deputati; in caso però che muore qualche Orefice, o’ Argintere Povero, il quale non avrà possibilità di potersi sepellire, è che neppure trovasi confrate d’alcuna Compagnia, in questo caso la Cassa fusse tenuta sepellirlo con spendere la somma di onze due, è non più, che se poi, si ritroverà confrate di qualche Compagnia, dalla quale deve seppellirsi, allora per decoro dell’arte, perché le Compagnie soglino fare Croce di rame, la Cassa fusse tenuta pagare le raggioni di croce d’argento solamente. Tutto lo resto debba cumularsi in detta Cassa, e cumulati saranno onze cento, queste tante volte quante volte si cumularanno si debbano applicare in compra di Terre, o’ rendite tutti, e se ne usi sopra terre solamente è non d’altro modo, dovendosi tali applicazioni una, o’più farsi, col consenso, è dalli sudetti Console di quel tempo, dal Console predecessore, è dalli dui Deputati come sopra eligendi come Rettori et Amminjstratori della Cassa sudetta a’ favore della medesima Cassa dell’Orefici, et Arginteri di questa sudetta Città. Benverò che in caso di reduzione di tal applicazioni, il Capitale debba ritornare in detta Cassa di 4 Chiavi per seguirne simili applicazioni in infinitum, et in perpetuum per gli effetti ne’presenti disposti. Li frutti delli quali renditi dovranno servire per soccorso dell’Elemosina de’ Poveri Orefici, ed Arginteri, che non avranno l’abilità a’ sostenersi, con che detta Elemosina non possi essere più di onze tre o’ meno l’anno, secondo lo rapimento ne’ primi anni che li renditi saranno di tenue somma, ita chè detti renditi avanzandosi ad onze sei l’anno o’ più, allora detta Elemosina possa, è debba farsi di onze sei l’anno e non più, da’ distribuirsi ne’ giorni di Carnovale, Pasqua di Resurrezione, è Natività di Nostro Signore, et in altre occorenze de’ Poveri Orefici et Arginteri, dal Console di quel tempo, o’ dalli dui Deputati ad essi, di detti Poveri Orefici, et Arginteri elettivi, dovendosi sempre riguardare il merito d’ogni Povero Orefice, et Argintere. Et adempita l’Elemosina sudetta, avanzasse qualche somma da detti renditi, questa si possa, è debbasi impiegare (domentre la rendita non ascenderanno ad onze trenta l’anno per subsidio o’ di maritaggio o’ di vestimenti di qualche Povera figlia di povero Orefice, o’ Argintere, sì vivente, che defonto di detta Arte), a beneplacito sempre detto Console di quel tempo, del Consolo predecessore, è delli dui Deputati. Itachè detti renditi avanzandosi ad onze trenta l’anno, debbiasi dotare con onze venti, ascendendo ad onze quaranta a l’anno debbasi dotare con onze trenta, avanzandosi ad onze cinquanta annuali debbasi dotare con onze quaranta, et ascendendo ad onze sessanta di renditi sudetti, debbasi dotare con onze cinquanta e non oltre, qualche Donzella Vergine figlia Orfana di età Nubile de’ defonti di detta Arte liberale de le Orefici et Arginteri. In tal caso si debba detenere nel giorno del Glorioso San Luiggi, è nell’Altare della Chiesa dove si celebrerà bussolo, et imbussolarsi innanti detto Altare tutte le figlie vergini orfane d’età nubile de’ defonti Orefici, et Arginteri di detta Arte, quali imbussolate, e sanato detto bussolo, si dovrà nella celebrazione della messa cantata in detto solenne giorno, post comunio del Sacerdote celebrante, dal Console di quel tempo di detta Arte prendersi di bussolo, è presentarlo a’ detto Reverendo celebrante, dal quale si dovrà aprire è dal detto Console prendersi una poliza de le imbussolate, è questa leggere, è far leggere a voce alta a’ chi fosse uscita la sorte. Ciò fatto lo sudetto Console et il Consolo predecessore, e detti dui Deputati et rettori della sudetta Cassa di 4 Chiavi di detta Arte detti Orefici et Arginteri, siano tenuti a favore di questa figlia orfana a cui cadde la sorte, nel suo <?> stipulare dotazione con obligazione di doversi pagare la somma dotata, allo sposo d’essa statim levata l’anellazione in facies Ecclesiae, col solito patto riversivo iuxta ipsam huius cives Drepani a’favore de la Cassa di 4 Chiavi è di detta Arte delli Orefici, et Arginteri. E domentre non si è anelata l’Orfana sudetta, la somma della sovra uscita debba restare in detta Cassa loco depositi. E più se qualche Donzella figlia Orfana d’età Nubile delli Defonti Orefici et Arginteri si volesse Monacare in clausura di qualsisia Monastero; allora fusse tenuta la Cassa sudetta dargli quella sorte, che in quell’anno dovrà uscire, dovendosi sospendere il bussolo per detto anno, è così in infinitum et in perpetuum. Parimente per venir con faciltà et in breve tempo impinguata la Cassa sudetta far detti renditi, si determina per li presenti Capitoli che il Garzone prima di passare a’ Lavorantato debba onmianamente è senza dispensa alcuna venir essaminato dal Console, e Consigliere et essendo approvato (qual ora non fusse figlio dell’arte) dovrà pagare è depositare nella Cassa di sopra stabilita la somma di onze due è non già di soli tarì dodici come per il passato. Come anche volendo passare Lavoranti finito, il tempo indispensabile d’anni quattro di Lavorantato, et aprire bottega per se stessi allora (non essendo figlio dell’arte) doveroso pagare è depositare a’ detta Cassa di sopra formata la somma di onze sei, e non di sola onza una e grani uno come per l’addietro. Di quali somme sudette per passagio a’ Lavorantato e apertura di bottega, dovessero j Consoli di quel tempo, e del Console predecessore, e detti dui Deputati esserne responsabili, coll’obligo non esigendoli per qualunque motivo di doverli contribuire, è depositare a’ detta Cassa de proprio. Si previene parimente se un Giovane pria di passarsi Lavorante, o’ Lavorante pria di passarsi Orefice o’ Argintere, si accasasse con una figlia d’orefice, o’ argintere, in questo caso, questo Giovane ipso tunc, sia e s’intenda passato Orefice ed Argintere, ed essere esente dalli dritti dovrà pagare a detta Cassa di passagio appunto come il figlio dell’arte sudetta. Inoltre convenendo riparare ogni frode, che potesse maj farsi nella vendizione delle robbe d’oro, ed argento, maxime in occasione di fera fuori la Città, si dispone per il presente Capitolo, che niuno Orefice ed Argintere tanto Paesano, che Forastiero possa aprire Barracca alla Madonna, se prima tutta la sua robba non fusse riconosciuta dal Console, è Consigliere è non avesse la licenza in scriptis doppo tal riconoscenza firmata dal Console di poter aprire detta Barracca, altrimenti facendo, si senta ogni trasgressore sì Paesano, ch’Estero, in corso nella pena di onze due depositande in detta Cassa di 4 chiavi di detta Arte, oltre quella della perdita delle robbe, qual’ora non fussero di giusta qualità, in qual caso di non essere le robbe esposte in Barache fuori la Città di qualità giustificata, per non dupplicarsi pena, basti la sola della perdita d’esse robbe, ancorché non avesse processo la recognizione e licenza sudetta. E ben inteso, che se le robbe di dette Baracche non ostante, che avesse processo per l’apertura di esse Baracche la recognizione e licenza del Console si ritrovassero poi o’ in tutto, o’ in parte sopraluogo mancanti, è non secondo j Capitoli dell’Arte, perché forse con malizia dal Maestro Padrone delle Barrache cambiate, sempre si sentisse incorsa la pena della perdita di tutte le robbe sì viziate, che giuste di tal Barracca. Debbasi sempre depositare sì l’introito di passaggio a’ lavorante, è apertura di bottega, come di tutte le pene che si prenderanno tanto per causa d’aprire Barrache fuori Città senza la recognizione e licenza sudetta che per mancanza di carati d’oro, è argento lavorati contro la ferma de’ Capitoli di detta Arte in detta Cassa di quattro Chiavi di detti Orefici, et Arginteri per l’effetti, e causa di sopra disposte. A quali presenti nuovi Capitoli come sopra a’ tenore del vigesimo primo Capitolo disposto ne’ precedenti Capitoli di detta Arte, aggiugnersi, o’ togliersi cosa, secondo ricercheranno le circostanze dell’arte il beneficio di questa, come il Publico bene. In Trapani li 6. Marzo 4 Inditione 1756 Nicolao Campaniolo, orefice e console attuale, Joseph Piazza, orefice e consigliere attuale, Mattheo Buzzo, Andreas Fiore, Octavio Martines et Carolo Caraffa orefici e consoli presenti, Francisco Lipari, Mario Parisi, Antoninus Ettori, Nicolao Parisi, Francisco Buzzo, Bernardo Zorba, Joseph Santico, Petro Fontana, Antonio Dajdone, Joseph Anastasi, Thomas Mauro, Jacobo Moncada, Hjeronimo Dajdone, Melchiori Pisciotta, Vito Caraffa, Vincentio Parisi, Xaverio Fontana, Natali Dajdone, Xaverio Fiore, Angelo Sandias, Gaetano Alagna et Vincentio Rodolico, aurificibus, Nicolao Lotta, Michaeli Tumbarello, arginteros.

© Salvatore Accardi, maggio 2010 – www.trapaniinvittissima.it

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